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Regolamento I.C.I. |
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REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
Articolo 1 -
Oggetto
1 Le norme del
presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Titolo 1 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 per l'applicazione in questo
Comune dell’imposta Comunale sugli Immobili per assicurarne la gestione
secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza .al
fine di dare soluzioni a problematiche particolari, -
semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorire l’equità
fiscale; -
perseguire ed evitare per quanto possibile, il fenomeno della "elusione
fiscale"; - incentivare
l’attività di accertamento. 2. Il
presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli
artt.52 e 59 del Decreto Legislativo
15.12.1997 n.446. Articolo 2 -
Terreni considerati non fabbricabili
AI fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo
periodo della lettera b) dei comma 1 delrart.2 del decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n.504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
effettive possibilità di educazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non
fabbricabili a che : a. e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti
dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963 n.9, e soggette al corrispondente
obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la
cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo, B. sui
medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attività diretta alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali; e. la
quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola,
da parte dei soggetto passivo del!’imposta e del proprio nucleo familiare,
comporti un volume d’affari superiore al 50% del reddito complessivo
imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare, con riferimento
all’anno solare precedente a quello di imposizione ICI. D volume
di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 34,
sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, si presume
pari al limite massimo prescritto per il sopra citato esonero, stabilito dal
medesimo art.34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633172. Articolo 3 - Immobili degli enti non Commerciali
L'esenzione
di cui all'articolo 7, cornea 1, lettera i, del D.Lgs.n.504 del 30.12.1992,
concernente gli immobili utilizzati da enti commerciali si applica soltanto
ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano: a, utilizzati dall'ente non commerciale; b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore. Articolo 4 -
Definizione delle pertinenze dell'abitazione principale - applicazione delle
agevolazioni deliberate per l'abitazione principale alle relative pertinenze.
1.
Preso atto che con circolare n. 1 14/e del 25 in maggio 1999 il Ministero
delle Finanze, in recepimento del parere prot. 1279198 del 24 novembre 1998
reso dal Consiglio di Stato, ha revocato quanto espresso con la circolare
n.318/e del 14 dicembre 1995. Il Comune di Albarello della Torre disciplina
l’estensione elle agevolazioni deliberate per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale alle relative pertinenze. 2.
Richiamati Fart.817 del Codice Civile "sono pertinenze le cose destinate
in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altra cosa. La destinazione
può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un
diritto reale sulla medesima. " E l'art. 818 del Codice civile "gli
atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto... omissis...
" 3. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, con
conseguente estensione delle agevolazioni previste, le sue pertinenze,
ancorché distintamente iscritte a catasto, a condizione che le stesse siano: a. utilizzate
direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l’abitazione principale;
comprese nella categoria catastale C, 6 ed utilizzate come rimesse o
autorimesse; b. in numero massimo di due; c. ubicate nello stesso
fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare principale o, in
contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto
successivo, dove ai fini dell'Imposta di registro, siano vincolate all'unità
immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa. Qualora le pertinenze dell’ abitazione principale soddisfino le succitate
condizioni di cui alle lettere a), b) e e) e non quelle precedentemente
elencate al primo periodo della presente lettera d), possono essere vincolate
all’unità immobiliare principale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà. 4. I
soggetti passi-vi tenuti alla presentazione di dichiarazione ICI, ai sensi
del comma 4, art. Io, D.Lgs.n.504192 e s.m.i., che beneficiano
dell’estensione alle pertinenze delle agevolazioni previste per l’abitazione
principale devono riportare, nello spazio "annotazioni" della
dichiarazione ICI relativa all’anno in cui dette agevolazioni sono applicate,
gli identificativi delle unità immobiliari utilizzate come pertinenza nonché
l'indicazione "pertinenze dell’abitazione principale" qualora non vi
sia obbligo di presentazione di detta dichiarazione per assenza di variazioni
devono consegnare al Comune, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui dette agevolazioni sono
inizialmente applicate, apposita comunicazione sul modulo predisposto
dall'Ufficio Tributi con indicazione di tutti gli elementi utili per la
liquidazione dell’imposta dovuta. Medesime modalità e termini sono previsti
per la comunicazione di cessazione di applicazione delle agevolazioni. Il
competente Ufficio è tenuto a dare la massima pubblicità alla presente
disposizione. 5. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma
precedente è applicata la sanzione amministrativa
per "omissione o errore non incidente sull’ammontare dell’imposta",
la cui misura, fra il minimo ed il
massimo previsto dalla Legge, è demandata a provvedimento (Determinazione
dirigenziale) del Funzionario responsabile dell’imposta. La sanzione non è
comunque irrogata qualora il contribuente ottemperi agli obblighi previsti
dal comma precedente prima dell’inizio della procedura di accertamento. 6. Non
spettano ulteriori detrazioni di imposta per le pertinenze dell’abitazione
principale. L'unico ammontare di detrazione, sé non trova totale capienza
nell’imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la
parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze come
sopra specificate, appartenenti al titolare dell'abitazione principale. Articolo 5 - Aree
divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta
I. Per le
aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta
pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di
tempo decorrente dall’ entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che,
fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di
fatto l’edificazione; detto periodo di tempo non è, comunque, eccellente
cinque anni. 2. Il
rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che: a. la
domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine
di tre dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo
di inedificabilità; b. non siano state rilasciate concessioni c/o
autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di c. le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi,
che istituiscono il predetto Articolo 6 - determinazione del valore delle aree
fabbricabili
1 La
Giunta Comunale, con speci-fico provvedimento, determina, i valori medi
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del
Comune. 2.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in
comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs.n.504
dei 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento dei loro maggiore valore nel
caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente
versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti
dall'Amministrazione. 3.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in
misura superiore e quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori
predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente
non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale
titolo. 4. Le
norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla
utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi
di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs.n.504 del 31/12/1992. Articolo 7 - Versamenti dei
contitolari I. Si
stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è
possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l’imposta sia
stata assolta totalmente per Panno di riferimento e siano facilmente
identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del
contribuente interessato. Articolo 8 - modalità di effettuazione dei versamenti
I soggetti
obbligati possono eseguire i versamenti dell'imposta, sia in autotassazione
che a seguito di accertamenti tramite: I.
conto corrente postale intestato alla tesoreria
comunale; II.
direttamente presso la tesoreria medesima; III.
tramite sistema
bancario; Articolo 9 -
Differimento dei versamenti
1.Con deliberazione della Giunta
Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere
differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da; a. gravi calamità naturali; b. particolari situazioni di disagio,
individuate nella medesima deliberazione. Articolo 10 -
Potenziamento dell'ufficio tributi
I. In
relazione a quanto consentito dall’art.3, comma 57, della legge 23
dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p del comunale dell'art.59deID.Lgs.15
dicembre l996 n. 446,una percentuale del gettito è destinata all'attribuzione
di compensi incentivanti al personale addetto. A tal
fine la Giunta municipale determina preventivamente, con delibera adottata
contestualmente alla adozione del Piano Esecutivo digestione (P.E.G.),
l’importo destinato all’attribuzione di compensi incentivanti al personale
dell’ufficio tributario, su proposta del suo Responsabile, in ragione degli
obiettivi che dovranno essere raggiunti. Articolo 11- Vigenza
Le
norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2002. Articolo 12- Formalità
1.Divenuta
esecutiva la Deliberazione Consiliare di adozione, il regolamento: - è
ripubblicato per 15 giorni all’albo pretorio; - è inviato, con la delibera, al Ministero
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante
raccomandata A/R ai fini dell'art,.2, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre
1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/e in
data 17 aprite 1998 del Ministero delle Finanze. |
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