Regolamento I.C.I.

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato dal Consiglio Comunale del 04/03/02 con la deliberazione n° 10
INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 7 - Versamenti dei contitolari                                                             

Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili

Art. 8 - Modalità di effettuazione dei versamenti                                           

Art. 3 - Immobili di Enti non commerciali

Art. 9 -  Differimento dei versamenti             

Art. 4 – Definizione delle Pertinenze dell'abitazione principale. Applicazione delle agevolazioni deliberate per l’abitazione principale alle relative pertinenze

Art. 10 - Potenziamento dell’ufficio tributi                                                   

Art. 5 - Aree divenute in edificabili – rimborso dell’imposta       

Art. 11 - Vigenza                                                         

Art. 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 12 - Formalità

 

Articolo 1 - Oggetto

1   Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Titolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 per l'applicazione in questo Comune dell’imposta Comunale sugli Immobili per assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza .al fine di dare soluzioni a problematiche particolari,

- semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorire l’equità fiscale;

- perseguire ed evitare per quanto possibile, il fenomeno della "elusione fiscale";

- incentivare l’attività di accertamento.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt.52 e 59 del Decreto

Legislativo 15.12.1997 n.446.

 

Articolo 2 - Terreni considerati non fabbricabili

AI fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) dei comma 1 delrart.2 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di educazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a che :

a. e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963 n.9, e soggette al

 

corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo,

B. sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

e. la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte dei soggetto passivo del!’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d’affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare, con riferimento all’anno solare precedente a quello di imposizione ICI. D

volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 34, sesto comma, del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopra citato esonero, stabilito dal medesimo art.34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633172.

 

 

Articolo 3 - Immobili degli enti non Commerciali

 

L'esenzione di cui all'articolo 7, cornea 1, lettera i, del D.Lgs.n.504 del 30.12.1992, concernente gli immobili utilizzati da enti commerciali si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano:

a, utilizzati dall'ente non commerciale;

b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore.

 

Articolo 4 - Definizione delle pertinenze dell'abitazione principale - applicazione delle agevolazioni deliberate per l'abitazione principale alle relative pertinenze.

 

1. Preso atto che con circolare n. 1 14/e del 25 in maggio 1999 il Ministero delle Finanze, in recepimento del parere prot. 1279198 del 24 novembre 1998 reso dal Consiglio di Stato, ha revocato quanto espresso con la circolare n.318/e del 14 dicembre 1995. Il Comune di Albarello della Torre disciplina l’estensione elle agevolazioni deliberate per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze.

 

2. Richiamati Fart.817 del Codice Civile "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. " E l'art. 818 del Codice civile "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto... omissis... "

3. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, con conseguente estensione delle agevolazioni previste, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, a condizione che le stesse siano:

 

a.       utilizzate direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l’abitazione principale; comprese nella categoria catastale C, 6 ed utilizzate come rimesse o autorimesse;

b.        in numero massimo di due;

 

c.   ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare principale o, in contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di registro, siano vincolate all'unità immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa.

Qualora le pertinenze dell’ abitazione principale soddisfino le succitate condizioni di cui alle lettere a), b) e e) e non quelle precedentemente elencate al primo periodo della presente lettera d), possono essere vincolate all’unità immobiliare principale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

4. I soggetti passi-vi tenuti alla presentazione di dichiarazione ICI, ai sensi del comma 4, art. Io, D.Lgs.n.504192 e s.m.i., che beneficiano dell’estensione alle pertinenze delle agevolazioni previste per l’abitazione principale devono riportare, nello spazio "annotazioni" della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui dette agevolazioni sono applicate, gli identificativi delle unità immobiliari utilizzate come pertinenza nonché l'indicazione "pertinenze dell’abitazione principale" qualora non vi sia obbligo di presentazione di detta dichiarazione per assenza di variazioni devono consegnare al Comune, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui dette agevolazioni sono inizialmente applicate, apposita comunicazione sul modulo predisposto dall'Ufficio Tributi con indicazione di tutti gli elementi utili per la liquidazione dell’imposta dovuta. Medesime modalità e termini sono previsti per la comunicazione di cessazione di applicazione delle agevolazioni. Il competente Ufficio è tenuto a dare la massima pubblicità alla presente disposizione.

5. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma precedente è applicata la sanzione

amministrativa per "omissione o errore non incidente sull’ammontare dell’imposta", la cui misura, fra il minimo ed  il massimo previsto dalla Legge, è demandata a provvedimento (Determinazione dirigenziale) del Funzionario responsabile dell’imposta. La sanzione non è comunque irrogata qualora il contribuente ottemperi agli obblighi previsti dal comma precedente prima dell’inizio della procedura di accertamento.

 

6. Non spettano ulteriori detrazioni di imposta per le pertinenze dell’abitazione principale. L'unico ammontare di detrazione, sé non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze come sopra specificate, appartenenti al titolare dell'abitazione principale.

 

 

Articolo 5 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

I. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l’edificazione; detto periodo di tempo non è, comunque, eccellente cinque anni.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che:

 

a.       la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità;

b.        non siano state rilasciate concessioni c/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di
interventi di qualunque natura sulle aree interessate;

c.    le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto
            vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte                         degli organi competenti.

 

 

 

Articolo 6 - determinazione del valore delle aree fabbricabili

 

1 La Giunta Comunale, con speci-fico provvedimento, determina, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs.n.504 dei 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento dei loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.

 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

 

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs.n.504 del 31/12/1992.

 

Articolo 7 - Versamenti dei contitolari

 

I. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l’imposta sia stata assolta totalmente per Panno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

 

Articolo 8 - modalità di effettuazione dei versamenti

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite:

I.                    conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

II.                 direttamente presso la tesoreria medesima;

III.                tramite sistema bancario;

 

Articolo 9 - Differimento dei versamenti

 

1.Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da;

a.     gravi calamità naturali;

b.     particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

 

Articolo 10 - Potenziamento dell'ufficio tributi

 

I. In relazione a quanto consentito dall’art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p del comunale dell'art.59deID.Lgs.15 dicembre l996 n. 446,una percentuale del gettito è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

 

A tal fine la Giunta municipale determina preventivamente, con delibera adottata contestualmente alla adozione del Piano Esecutivo digestione (P.E.G.), l’importo destinato all’attribuzione di compensi incentivanti al personale dell’ufficio tributario, su proposta del suo Responsabile, in ragione degli obiettivi che dovranno essere raggiunti.

 

Articolo 11- Vigenza

 

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2002.

 

Articolo 12- Formalità

 

1.Divenuta esecutiva la Deliberazione Consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all’albo pretorio;

-   è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A/R ai fini dell'art,.2, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/e in data 17 aprite 1998 del Ministero delle Finanze.