T.A.R.S.U.

Regolamento T.A.R.S.U.

INDICE


Art. 1 Istituzione della tassa

Art. 10 Esenzioni

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

Art. 11 Riduzioni

Art. 3 Contenuto del regolamento

Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 13 Denunce

Art. 5 Esclusioni dalla tassa

Art. 14 Decorrenza della tassa

Art. 6 Commisurazione della tassa

Art. 15 Tariffazione

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 16 Sanzioni

Art. 8 Parti comuni del condominio

Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 9 Classi di contribuenza

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell’art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l' osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall' apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell' applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. II presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

 

1.       L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

 

2.       Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la

            tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo

            affittuario.

Art.5

Esclusioni dalla tassa

1.       Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2.       Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

 

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici. quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili,

ove non si abbia, di regola, presenza umana;

 

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza:

 

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

 

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

 

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

 

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

 

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

 

3.       Sono altresì esclusi dalla tassa:

 

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l' obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato

esteri;

 

b) i locali e le aree per i quali I' esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

 

4.       Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove. per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione. si formano. di regola. rifiuti speciali. non assimilati agli urbani. tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

 

5.       Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali. tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte. ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l' osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

 

(*) ATTIVITÀ

DETASSAZIONE %

Falegnamerie

50 %

Autocarrozzerie

50 %

Autofficine per riparazione veicoli

50 %

Gommisti

50 %

Autofficine di elettrauto

50 %

Distributori di carburante

50 %

Rosticcerie

50 %

Pasticcerie

50 %

Lavanderie

50 %

Verniciatura

50 %

Galvanotecnici

50 %

Fonderie

50 %

 

(*) Elenco puramente esemplificativo

Art. 6

Commisurazione della tassa

1.       Là tassa a norma del 1° comma dell ' art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè il costo dello smaltimento.

2.       La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3.       Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un' attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariff-a prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1.       La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

 

2.       Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

 

 

a)      in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 3.000 mt.

 

b)      in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 3.000 mt. e fino a 4.000 mt.

 

c)       In misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 4.000 mt.

 

 

3.       Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

 

4.       In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta. il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa.

 

 

5.       Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

 

Art. 8

Parti comuni del condominio

1.       Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

 

2.       Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli Occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto a far tempo dal 01.01.97:

 

 

aumento del 15% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

      aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

      aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

 

 (Elenco puramente esemplificativo).

Art. 9

Classi di contribuenza

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

 

CATEGORIA A

1)      Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.

2)      Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.

3)      Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

4)      Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

 

CATEGORIA B

1)      Attività commerciali all’ingrosso; mostre; autosaloni, autoservizi, autorimesse.

2)      Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

 

CATEGORIA C

1)      Abitazioni private.

2)      Attività ricettive alberghiere.

3)      Collegi, case vacanze, convivenze.

 

CATEGORIA D

1)      Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.

2)      Circoli sportivi e ricreativi.

 

CATEGORIA E

1)      Attività di produzione artigianale o industriale.

2)      Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.

3)      Attività artigianali di servizio.

 

CATEGORIA F

1)      Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.

2)      Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

 

Per i locali ed aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

 

Art. 10

Esenzioni

1.       Sono esenti dalla tassa:

·          Gli edifici del Comune

·          Gli edifici adibiti al cultpubblico

·          Gli stabili destinati asclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi.

 

Art. 11

Riduzioni

1.       Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, a far tempo dal 01-01-97;

2.       Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa a far tempo dal 01-01-97.

3.       La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a)      abitazione con unico occupante: Nessuna riduzione

b)      agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: Nessuna riduzione

c)       Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30 %

d)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando I' abitazione di residenza e l' abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: Nessuna riduzione

e)      utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) ri-siedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: Nessuna riduzione

f)        attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall' art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: Nessuna riduzione

 

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1.       Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2.       È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell' anno.

3.       La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa , rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 50%.

4.       L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del DLgs. 507/1993.

5.       Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione oche non comportano il pagamento della TOSAP. la tassa giornaliera di smalti mento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale. senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all' atto dell' accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6.       Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

 

Art. 13

Denunce

1.       I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2.       Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’ uso del locali e delle aree stesse.

3.       È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l' elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato a far tempo dal 01-01-1997.

4.       La denuncia deve contenere:

 

a) l'indicazione del codice fiscale;

                  b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il         nucleo familiare o la convivenza;

                  c) per gli enti, istituti ,associazioni, società e alle organizzazioni devono essere indicati la denominazione. la sede e gli elementiidentificativi dei rappresentanti legali;

                  d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;

                  e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree

                  f) La provenienza

                  g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del       rappresentante legale o negoziale.

 

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che.

nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato

dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art, 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare

successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.

3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purche debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5.  Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denun-

cia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Tariffazione

 

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

 

Art.16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla

legge 689/1981

 

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.