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Regolamento T.A.R.S.U. |
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INDICE
Art. 1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell’art. 39 della
Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del
territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo
le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'
osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. Art. 2 Servizio di nettezza urbana 1. Il servizio di Nettezza
Urbana è disciplinato dall' apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs.
507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai
fini dell' applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei
contenitori, frequenza della raccolta ecc.). Art. 3 Contenuto del regolamento 1. II presente Regolamento
integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla
legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo. Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L'individuazione
dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella
dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è
effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. 2. Per gli
alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di
subaffitto, dal primo affittuario. Art.5 Esclusioni dalla tassa 1. Non
sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o
perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano
tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali
riservati ad impianti tecnologici. quali cabine elettriche, vani ascensori,
celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione),
silos e simili, ove non si abbia, di regola,
presenza umana; b) soffitte, ripostigli,
stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale
con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la
permanenza: c) parti comuni del condominio
di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle
aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; d) la parte degli impianti
sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti
siano ubicati in aree scoperte che in locali; e) unità immobiliari prive di
mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); f) fabbricati danneggiati, non
agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione. Tali circostanze debbono
essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione. 3. Sono
altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte
per i quali non sussiste l' obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti
solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi,
regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione
civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; b) i locali e le aree per i
quali I' esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 4. Nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte
di essa ove. per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione.
si formano. di regola. rifiuti speciali. non assimilati agli urbani. tossici
o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese
i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5. Per le
attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense,
spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui
si producono rifiuti speciali. tossici o nocivi in quanto le operazioni
relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei
termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a
richiesta di parte. ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la
prevista documentazione, l' osservanza della normativa sullo smaltimento dei
rifiuti speciali tossici o nocivi.
(*) Elenco puramente
esemplificativo Art. 6 Commisurazione della tassa 1. Là
tassa a norma del 1° comma dell ' art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata
alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile,
dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè il costo dello
smaltimento. 2. La
superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro
interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti
inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si
arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle
unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'
attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariff-a
prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie
utilizzata. Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del
servizio 1. La
tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di
privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di
zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è
attuato. 2. Fermo
restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati
fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni
ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta: a) in
misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera
3.000 mt. b) in
misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 3.000 mt. e
fino a 4.000 mt. c) In
misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 4.000 mt. 3. Le
condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al
verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere
fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed
al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora
non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio,
decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 4. In caso
di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio
venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla
distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che
gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta. il tributo è
dovuto in misura pari al 50% della tariffa. 5. Ai fini
di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari
quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si
discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a
quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i
rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. Art. 8 Parti comuni del condominio 1. Negli
alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle
parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a
produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma
2, punto c). 2. Qualora
le parti comuni non vengano denunciate dagli Occupanti degli alloggi, il Comune,
ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun
condominio di una quota, secondo il presente prospetto a far tempo dal
01.01.97: aumento
del 15% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 10
condomini aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 10
condomini (Elenco puramente esemplificativo). Art. 9 Classi di contribuenza Agli effetti della
determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell’art. 68,
comma 2, del D.Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle
seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione: CATEGORIA A 1) Musei,
archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche,
religiose. 2) Scuole
pubbliche e private, di ogni ordine e grado. 3) Sale
teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre. 4) Autonomi
depositi di stoccaggio merci; depositi macchine e materiali militari; pese
pubbliche; distributori di carburante; parcheggi. CATEGORIA B 1) Attività
commerciali all’ingrosso; mostre; autosaloni, autoservizi, autorimesse. 2) Campeggi,
parchi gioco e parchi di divertimento. CATEGORIA C 1) Abitazioni
private. 2) Attività
ricettive alberghiere. 3) Collegi,
case vacanze, convivenze. CATEGORIA D 1) Attività
terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie. 2) Circoli
sportivi e ricreativi. CATEGORIA E 1) Attività
di produzione artigianale o industriale. 2) Attività
di commercio al dettaglio di beni non deperibili. 3) Attività
artigianali di servizio. CATEGORIA F 1) Pubblici
esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self
service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie, rosticcerie. 2) Attività
di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Per i locali ed aree non
comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce
più rispondente. Art. 10 Esenzioni 1. Sono esenti dalla tassa: ·
Gli edifici del Comune ·
Gli edifici adibiti al
cultpubblico ·
Gli stabili destinati
asclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero
del bestiame e la custodia degli attrezzi. Art. 11 Riduzioni 1. Sono
computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi
uso adibite, a far tempo dal 01-01-97; 2. Sono
computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od
accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa a far tempo dal
01-01-97. 3. La
tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di: a) abitazione
con unico occupante: Nessuna riduzione b) agricoltori
che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: Nessuna riduzione c) Locali
non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale
per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
svolta: 30 % d) abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria
o di variazione indicando I' abitazione di residenza e l' abitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l' alloggio in
locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: Nessuna
riduzione e) utenti
che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) ri-siedano o abbiano
la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio
nazionale: Nessuna riduzione f)
attività produttive, commerciali e di servizi per le
quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall' art.
67, punto 2) del D.L. 507/1993: Nessuna riduzione 4. Le riduzioni di cui al
precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le
condizioni suddette. Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli
utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente
e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate
da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base
a tariffa giornaliera. 2. È
temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell' anno. 3. La
misura tariffaria è determinata in base alla tariffa , rapportata al giorno,
della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla
categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo
percentuale del 50%. 4. L’obbligo
della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della
tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di
versamento di cui all’art. 50 del DLgs. 507/1993. 5. Per le
occupazioni che non richiedono autorizzazione oche non comportano il
pagamento della TOSAP. la tassa giornaliera di smalti mento può essere
versata direttamente al competente ufficio comunale. senza compilazione del
suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata
all' atto dell' accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con
sanzione, interessi e accessori. 6. Per
l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni
previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. Art. 13 Denunce 1. I
soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai
sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il
20 gennaio successivo all'inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia
ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di
tassabilità rimangano invariate. 2. Entro
lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche
apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’ uso del locali
e delle aree stesse. 3. È fatto
obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i
servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali
integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l' elenco degli
occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro
commerciale integrato a far tempo dal 01-01-1997. 4. La
denuncia deve contenere: a)
l'indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli enti, istituti ,associazioni, società e alle organizzazioni devono essere indicati la denominazione. la sede e gli elementiidentificativi dei rappresentanti legali; d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o
occupazione dei locali e delle aree f) La provenienza g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. 5. L'ufficio comunale rilascia
ricevuta della denuncia che. nel caso di spedizione, si
considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Art. 14 Decorrenza della tassa 1. La tassa ai sensi dell'art,
64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria. 2. L’obbligazione decorre dal
primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio l’utenza. 3. La cessazione nel corso
dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purche
debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al
competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la
denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e
riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni
dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denun- cia tardiva di cui al comma
precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Art. 15 Tariffazione 1. Ai fini del controllo dei
dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio
tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili,
l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i
poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni
previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso. Art.16 Sanzioni 1. Per le violazioni previste
dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per
le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con
l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire
centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento
sanzionatorio alla legge 689/1981 Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso 1. L'accertamento e la
riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.
71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993. 2. Il contenzioso, fino
all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, è
disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e
dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni. Art. 18 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le
approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di
pubblicazione. |